STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE CULTURALE “CLACK”

art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE

E’ costituita l’associazione culturale denominata “Associazione Culturale Clack” con sede a CASARILE (MI), Via G. di Vittorio, 8 cap. 20080

L’Associazione è regolamentata dagli art. 14 e sgg del C.C..

art. 2 – SCOPI E ATTIVITA’

L’Associazione ha come scopo la valorizzazione e la diffusione della cultura, delle culture e dell’arti in tutte le sue forme, attraverso la realizzazione di tutte le iniziative che si riterrà opportuno progettare, ospitare e promuovere, nonché di tutte le iniziative artistiche, culturali, musicali e teatrali ritenute meritevoli di sostegno anche inserite in contesti di attività di promozione e di animazione.

L’Associazione, per raggiungere i propri scopi, si propone di svolgere le seguenti attività:

  • Produrre, organizzare, promuovere e gestire spettacoli culturali, teatrali, musicali, concerti, festival e tournée sia in Italia sia all’estero.  Organizzare rassegne ed eventi nei medesimi ambiti e sotto qualunque forma.
  • Produrre, organizzare, promuovere e gestire progetti editoriali, mostre, corsi e laboratori ed altre iniziative collaterali inerenti agli scopi associativi.
  • Promuovere e diffondere ogni forma di arte, intesa nelle forme classiche e nelle forme sperimentali.
  • Collaborare con gruppi, compagnie, associazioni, cooperative e altri enti, sia pubblici sia privati, per scambi, progetti e produzioni nello spirito della crescita culturale e della ricerca.

Per migliorare il raggiungimento dello scopo sociale, l’associazione potrà, tra l’altro, possedere e/o prendere o dare in locazione beni mobili e immobili, nonché stipulare contratti e / o accordi con altre associazioni, società e terzi in genere, svolgere inoltre attività accessorie, secondarie, volte a gestire anche con strutture collaterali, attività economiche, finanziarie, commerciali, nonché tutte le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

art. 3 – DURATA

L’Associazione non ha scopo di lucro e la sua durata è legata alla sussistenza e continuità della realizzazione degli scopi sociali.

art. 4 – AMMISSIONE A SOCIO

All’Associazione possono aderire persone fisiche società ed enti. L’ammissione all’Associazione è subordinata all’accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, i soci dovranno dichiarare di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’incondizionata accettazione delle norme del presente Statuto ed eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo stabilirà un Regolamento interno nel quale verranno specificati altri criteri per l’ammissione a ciascuna categoria di socio.

art. 5 – OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e di eventuali Regolamenti interni, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

In caso di comportamento da parte di un socio difforme dalle norme dello Statuto e del Regolamento, il Consiglio Direttivo potrà intervenire applicando le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’Associazione.

Perde la qualifica di socio chi:

a) senza giustificati motivi non adempia agli obblighi liberamente assunti nei confronti dell’Associazione;

b) chi in qualunque modo danneggi moralmente, materialmente o economicamente l’Associazione o fomenti dissidi e disordini tra i soci.

c) chi non è in regola con il versamento delle quote associative annuali.

Spetta al Consiglio Direttivo verificare se ricorrano i motivi di esclusione di cui sopra e prendere di conseguenza e nell’interesse dell’Associazione i provvedimenti necessari con giudizio insindacabile e inappellabile.

art. 6 – SOCI

– Sono soci fondatori quelli che hanno costituito l’Associazione. I soci fondatori non sono tenuti al versamento delle quote associative annuali.

– Sono soci ordinari quelli che aderiscono e partecipano all’attività dell’associazione. I soci ordinari sono tenuti al versamento delle quote associative annuali.

– Sono soci frequentatori e spettatori quelli che frequentano ed assistono alle singole iniziative. I soci frequentatori e spettatori non possono partecipare alle assemblee, non hanno diritto di voto, non possono adire alle cariche sociali e acquisiranno e perderanno la qualità di socio alla conclusione delle singole iniziative alle quali hanno partecipato, salvo il rinnovo. I soci frequentatori e spettatori sono tenuti al versamento delle quote associative stabilite per la propria categoria e partecipazione determinate di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

art 7 – SOSTEGNO FINANZIARIO

Per conseguire i propri scopi l’Associazione s’avvarrà dei seguenti mezzi:

a) contributi e sponsorizzazioni di qualsivoglia natura di Enti e Società;

b) contributi e sovvenzioni pubbliche ottenibili sulla base delle vigenti leggi;

c) accedere a finanziamenti da parte del sistema bancario;

d) quote associative annuali versate dai soci;

e) proventi di iniziative sociali (es.: cachet degli spettacoli; biglietti d’ingressso; altre iniziative di promozione anche commerciali).

f) elargizioni di soci o terzi;

g) donazioni e regalie.

art. 8 – ORGANI SOCIALI

Sono Organi Sociali:

a) l’Assemblea Generale dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) Presidente, Vice-presidente, Segretario Generale;

art. 9 – ASSEMBLEA GENERALE

L’Assemblea Generale dei Soci è costituita da tutti i Soci, fondatori e ordinari, della Associazione aventi diritto di voto ai sensi degli artt.4 e 6 dello Statuto dell’Associazione.

art. 10 – COMPITI ASSEMBLEA SOCI

I compiti dell’Assemblea sono:

a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, tranne i primi nominati nell’atto costitutivo della Associazione

b) approvare il bilancio consuntivo di ciascun esercizio e il bilancio preventivo del seguente;

c) approvare la relazione consuntiva sull’attività dell’Associazione presentata dal Presidente al termine di ogni esercizio;

d) deliberare in merito alle linee generali dell’attività dell’Associazione.

art. 11 –  CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA SOCI

L’Assemblea si riunirà inoltre ogni qual volta verrà convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

Le decisioni dell’Assemblea vengono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti aventi diritto di voto.

L’Assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti la metà più uno dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero di soci presenti.

Per modificare lo Statuto è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci aventi diritto di voto essendo presenti almeno due terzi dei soci e con il consenso di tutti i soci fondatori.

art. 12 – DIRITTO DI VOTO

Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta.   Nessun socio può rappresentare più di tre altri soci.

art. 13 – PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA SOCI

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o in sua assenza dal Vice-Presidente.  In assenza di entrambi l’Assemblea elegge il proprio presidente.

Inoltre l’Assemblea nomina il Segretario per la redazione del verbale assembleare.

art. 14 – CONVOCAZIONE DEI SOCI

I soci sono convocati mediante lettera di convocazione inviata almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza.   L’avviso di convocazione deve riportare l’ordine del giorno.

art. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito da un massimo di tre membri eletti dall’Assemblea. Qualunque socio ordinario può diventare Consigliere. Il Consigliere è sempre rieleggibile.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell’atto costitutivo della Associazione.

art. 16 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

a) elezione del Presidente, Vice-presidente e Segretario Generale; tranne il primo in cui le nomine sono stabilite nell’atto costituivo;

b) I membri del Consiglio Direttivo pur potendo agire disgiuntamente sono solidalmente responsabili degli atti di ciascuno di loro;

c) stabilire le quote associative annuali dovute dai soci;

d) studio e formulazione delle modalità di realizzazione delle iniziative e delle attività dell’associazione;

e) stesura dei bilanci di previsione e chiusura dei conti consuntivi;

f) ogni altro compito di ordinaria e straordinaria amministrazione inerente il funzionamento dell’Associazione.

art. 17 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è valido solo con la presenza di tutti componenti.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza.

art. 18 – DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio rimane in carica cinque anni, con le seguenti eccezioni:

a) sostituzione di un componente decaduto per dimissioni, recesso dall’Associazione o altro grave motivo;

b) dimissioni del Consiglio che rimette il proprio mandato nelle mani dell’Assemblea;

c) voto di sfiducia dell’Assemblea che, con la maggioranza dei due terzi dei voti degli associati aventi diritto di voto e con il consenso di tutti i soci fondatori, dichiara decaduto il Consiglio Direttivo o i singoli componenti. Questa eventualità può darsi solo in assemblea appositamente convocata.

art. 19 – POTERI

Presidente, Vice-presidente e Segretario Generale hanno gli stessi poteri e facoltà e in particolare:

a) rappresentanza legale dell’Associazione;

b) poteri di firma sui documenti e gli atti dell’Associazione;

Ogni atto di ciascuno dei tre ha uguale valore sia associativo che legale e s’intende fatto sempre in nome e per conto di tutto il Consiglio.

art. 20 – FACOLTA’

In particolare al Presidente spettano le seguenti facoltà:

a) convocazione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale;

b) sovrintendenza di tutti gli uffici dell’Associazione;

c) assunzione in caso di urgenza dei provvedimenti richiesti riferendone quanto prima al Consiglio Direttivo.

Tali facoltà spettano al Vice-Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente.

Al Segretario Generale spettano le seguenti facoltà:

a) archiviare e custodire documenti, atti e libri sociali dell’Associazione;

b) redigere i verbali del Consiglio Direttivo e diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente.

c) svolgere tutte le funzioni relative all’amministrazione burocratico-normativa previste dalle vigenti leggi.

Può avvalersi di un Ufficio di segreteria.

art. 21ESERCIZI ASSOCIATIVI

Gli esercizi associativi vanno dal 01 ottobre al 30 settembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio dovrà essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio stesso. Il primo esercizio si chiude il 30 settembre 2003.

art. 22 – LIBRI

L’associazione terrà:

a) libro Verbali del Consiglio Direttivo;

b) Libro Verbali Assemblee;

c) libro Giornale (ove previsto);

d) libro Inventari;

e) libro degli Associati.

art. 23 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione può avvenire per uno dei seguenti motivi:

a) deliberazione dell’Assemblea col voto favorevole di almeno tre quarti dei soci e il consenso di tutti i soci fondatori;

b) venir meno delle ragioni ideali e dei finanziamenti necessari alla realizzazione delle attività della associazione.

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea nominerà un liquidatore e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo a favore di altra Associazione che abbia requisiti e caratteristiche di associazione culturale simili a quelle della stessa Associazione.

art. 24 – DISPOSIZIONE GENERALE

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.